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I bastimenti italiani che entreranno in zavorra o carichi nei porti avajani, o che ne usciranno, e reciprocamente i bastimenti avajani che entreranno in zavorra o carichi nei porti italiani, o che ne usciranno, sia per mare, sia per fiumi e canali, qualunque sia il luogo della loro partenza o quello a cui sono destinati, non saranno soggetti, sia all'entrata che all'uscita ed al passaggio, a dritti di tonnellaggio, di porto, di segnale, di pilotaggio, di ancoraggio, di rimorchio, di fanale, di cateratta, di quarantena, di salvataggio, di darsena, di patente, di senseria, di navigazione, di pedaggio, infine a diritti o gravami di qualsiasi natura o denominazione che colpiscono lo scafo del bastimento, percepiti o stabiliti a nome e vantaggio del Governo, dei funzionari pubblici, delle comuni od altri stabilimenti, diversi dai diritti che sono al presente o potranno essere in seguito imposti ai bastimenti nazionali.

Testo in vigore dal 1 dicembre 1867 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1867-11-03;4034~art10 · fonte del testo

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