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[1]La somma di L. 3,300,000, di cui all'articolo precedente, sara' prelevata dall'avanzo accertato col conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1905-906 e inscritta a uno speciale capitolo dello stato di previsione della entrata per meta' in ciascuno degli esercizi 1906-907 e 1907-908.
[2]A tale effetto, con decreto del ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei enti, il fondo di Cassa di ciascuno degli indicati esercizi sara' ridotto della somma di L. 1,650,000, che verra' imputata, come versamento avvenuto, allo speciale capitolo di cui sopra.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 21 marzo 1907
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]C. Mirabello. A. Majorana.
[7]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
[8]------------ Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 12/04/1907, n. 87 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 4 aprile 1907 al 16 dicembre 2009
