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[1]Per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici, degli opifici e degli stabilimenti termali, nonche' pel ripristino della coltura nei fondi danneggiati o distrutti dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910, nelle provincie di Napoli, Salerno e Porto Maurizio, saranno concessi ai privati ed agli Istituti pubblici di beneficenza, mutui di favore, ai quali saranno applicabili le disposizioni dell'art. 2 della legge 13 luglio 1910, n. 467.

[2]Il Consorzio autonomo pei danneggiati dalle eruzioni del Vesuvio, costituito in seguito alla legge 19 luglio 1906, n. 390, e' anche autorizzato a compiere le operazioni relative a detti mutui per le provincie di Napoli e di Salerno.

Testo in vigore dal 19 aprile 1911 al 18 agosto 1912

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-04-13;311~art5 · fonte del testo

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