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[1]E' autorizzata la spesa di L. 9,300,000 da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio 1910-911, nel modo seguente:

  • a)L. 800,000 per provvedere ai lavori di sgombero e di provvisorio riattamento delle strade interne ed esterne, alla demolizione e al puntellamento dello case danneggiate, all'attuazione di provvisori mezzi di comunicazione, e ad altri bisogni ed opere urgenti di interesse, sia comunale che provinciale, nei Comuni delle provincie di Napoli e di Salerno, danneggiati dalle alluvioni dell'ultimo quadrimestre 1910 (spesa in aggiunta a quella di L. 300,000 prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, con il R. decreto 20 novembre 1910);
  • b)di L. 2,000,000 per la esecuzione a carico dello Stato della sistemazione montana, idraulica e forestale dei torrenti Cetara, Erchia, Reginna Major, Canneto, Reginna Minor e Dragoni, e delle opere di consolidamento delle frane e dei valloni lungo la costiera amalfitana, nonche' per la esecuzione, pure a carico dello Stato, delle sistemazioni dei valloni e dei corsi d'acqua del Monte Epomeo nell'isola di Ischia (Napoli); nonche' per la sistemazione del bacino montano del fiume Calore in provincia di Salerno;
  • c)L. 1,300,000 per la esecuzione dei lavori di riparazione dei danni prodotti dal nubifragio dell'ottobre 1910 alle opere di bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio, e di sistemazione idraulica e forestale della falda meridionale del Vesuvio (spesa in aggiunta, a quella autorizzata dalla legge 30 giugno 1909, n. 407);
  • d)L. 1,800,000 per sussidi alle opere stradali ed idrauliche, provinciali, comunali e consortili, danneggiate dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 nelle provincie di Torino, Forli', Napoli, Salerno, Genova, Parma e Porto Maurizio, da ripartirsi con decreto Reale fra le provincie stesse;
  • e)L. 400,000 per l'esecuzione a carico dello Stato delle opere di sistemazione montana, idraulica e forestale dei torrenti Piasco, Fer, Valdona, Rovine e Ajasse, nel territorio dei comuni di Quincinetto, Donnaz e Hône (Torino);
  • f)L. 500,000 per provvedere alla riparazione e ricostruzione delle opere marittime del porto-canale di Rimini, danneggiate o distrutte dalle alluvioni del settembre 1910;
  • g)L. 500,000 per l'esecuzione a carico dello Stato delle opere di sistemazione montana, idraulica e forestale del fiume Marecchia nelle provincie di Arezzo, Forli' e Pesaro;
  • h)L. 1,400,000 per l'attuazione dei provvedimenti in favore dei Comuni colpiti dal terremoto del 7 giugno 1910 (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalla legge 13 luglio 1910, n. 467);
  • i)fondo a calcolo di L. 600,000 per sussidi alle opere stradali e idrauliche provinciali, comunali e consortili danneggiate da alluvioni, frane e nubifragi e dalle mareggiate verificatesi nella Toscana, in Sicilia, nella provincia di Bologna e in altre parti del Regno.

[2]Alle opere di cui al presente articolo e' esteso il disposto dell'art. 6 del decreto Reale 18 settembre 1910, n. 684.

Testo in vigore dal 19 aprile 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-04-13;311~art2 · fonte del testo

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