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[2]Per le opere di cui alle lettere b), e), g) dell'art. 2 l'approvazione tecnica di progetti, compresa eventualmente l'autorizzazione per l'esecuzione in economia, e' riservata all'ispettore del compartimento, quando l'importo non superi le L. 200,000.
Testo in vigore dal 19 aprile 1911 al 16 dicembre 2009
