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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad eseguire le opere di riparazione e sistemazione dei porti di Cattolica e di Riccione danneggiate dall'alluvione del settembre del 1910, e quelle del porto di Forio d'Ischia danneggiate dal nubifragio dell'ottobre 1910.

[2]A tali opere sono estese le disposizioni dell'art. 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542, e per la relativa spesa sara' provveduto con i fondi di cui al n. 30 della tabella annessa alla legge stessa.

Testo in vigore dal 19 aprile 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-04-13;311~art10 · fonte del testo

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