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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Sono convertiti in legge:
- a)Il R. decreto 27 marzo 1910, n. 211, che approva le nuove condizioni e tariffe per il servizio cumulativo ferroviario marittimo con la Sardegna, non applicandosi ad esse gli articoli 14 e 15 della legge 13 aprile 1911, n. 310;
- b)Il R. decreto 28 ottobre 1910, n. 952 che approva la convenzione 18 luglio 1910 con la Compagnia Reale per le ferrovie Sarde per la istituzione di nuovi treni e per l'attivazione del servizio cumulativo anzidetto.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Racconigi, addi' 21 luglio 1911.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Nitti - Sacchi - Tedesco.
[11]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 11 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
