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[1]Le pensioni da concedersi in esecuzione della presente legge non potranno decorrere se non dal giorno della promulgazione della medesima.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Dat. a Torino addi' 23 giugno 1861.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Miglietti.
[6]Ricasoli.
Testo in vigore dal 5 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
