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Le vedove, i figli e le figlie nubili minorenni di militari cosi' di terra come di mare che siano morti sul campo di battaglia o per conseguenza delle ferite riportate nelle campagne di guerra dal 1848 in poi, ed i cui matrimoni non siano stati autorizzati nel modo prescritto dai veglianti regolamenti, avranno nondimeno diritto alla pensione prevista agli articoli 27 e 28 della legge 27 giugno 1850 ed agli articoli 28 e 29 della legge 20 giugno 1851.
Testo in vigore dal 5 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
