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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Sino al 31 dicembre 1909, il Governo del Re e' autorizzato a dare esecuzione, con decreti Reali da convertirsi in legge, agli accordi commerciali che venissero stipulati o alle altre misure che, in materia di tariffe doganali, si rendessero necessarie, in seguito a provvedimenti che fossero presi da altri Stati a danno delle esportazioni italiane.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Racconigi, addi' 25 luglio 1909.

[9]VITTORIO EMANUELE.

[10]Lacava - Tittoni - Cocco-Ortu.

[11]Visto, il guardasigilli: Orlando.

Testo in vigore dal 24 agosto 1909 al 23 gennaio 1910

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-07-25;574~art1 · fonte del testo

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