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[1]Per l'esecuzione delle operazioni di cotale enfiteusi, meno le subaste, sara' istituita in ciascun capo-luogo di circondario una speciale Commissione, composta del sottoprefetto, che ne sara' il presidente, da un ecclesiastico delegato dall'ordinario della diocesi, da un magistrato destinato dal presidente della Corte d'appello, dal ricevitore circondariale dei rami e diritti diversi, da tre notabili da nominarsi dalle deputazioni provinciali.

[2]Nei capo-luoghi di provincia le Commissioni saranno presiedute dai prefetti, ovvero da un consigliere di prefettura da lui delegato.

[3]Esse Commissioni funzioneranno coll'intervento di quattro membri almeno, ed in caso di parita', sara' preponderante il voto del presidente.

[4]Saranno assistite da un segretario e da quel numero d'impiegati che verra' fissato per regolamenti, e redigeranno il verbale delle loro sedute a firma del presidente e del segretario.

Testo in vigore dal 15 agosto 1862 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1862-08-10;743~art4 · fonte del testo

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