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[1]I diritti reali ed ipotecari acquistati dai terzi restano salvi, malgrado l'allivellazione del fondo.
[2]I creditori, e gli altri ai quali spettano tali diritti, eserciteranno pero' le loro ragioni preferibilmente sul fondo del canone.
Testo in vigore dal 15 agosto 1862 al 16 dicembre 2009
