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I canoni o le rendite rispettive provenienti dalle enfiteusi rimarranno agli individui, o alle corporazioni cui appartengono i fondi suddetti, salve le azioni di dominio, usufrutto, servitu', ipoteche, privilegi e tutte le altre azioni reali in favore degli aventi diritto.
Testo in vigore dal 15 agosto 1862 al 16 dicembre 2009
