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[1]Le spese delle subaste saranno a carico degli enfiteuti: le spese delle perizie per la divisione dei fondi in quote e ripartizioni a carico dei corpi morali.
[2]I periti ripeteranno queste somme sulla liquidazione fatta dalle Commissioni circondariali omologata da ordinanza del presidente del tribunale di circondario.
Testo in vigore dal 15 agosto 1862 al 16 dicembre 2009
