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Sulle basi della divisione e valutazione, approvate come all'articolo precedente, le Commissioni procederanno alla redazione del quaderno di condizioni a termini di legge e conforme il titolo IX del codice civile vigente nelle Provincie Siciliane, salve le seguenti modificazioni:
- a)Non sara' pattuito, ne' avra' effetto qualunque diritto di prelazione in favore del dominio diretto; e parimente non sara' pattuito, ne' dovuto alcun laudemio in caso di vendita o di altra alienazione;
- b)In ogni caso di devoluzione del dominio utile al padrone diretto per deteriorazioni, per non pagamento di canoni, o per qualunque altra causa, sara' obbligatorio pel direttario ecclesiastico concedere nuovamente il fondo ad enfiteusi fra tre mesi, nelle stesse forme stabilite dalla presente legge;
- c)Sara' espressamente stipulata la proibizione della subenfiteusi, la quale in tutti i casi sara' riputata nulla e come non fatta, ricevendo il subcanone la natura di una semplice rendita;
- d)In ogni caso di divisione il canone seguira' la divisione del fondo enfiteutico.
Testo in vigore dal 15 agosto 1862 al 16 dicembre 2009
