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[1]Determinato il sistema della divisione, le Commissioni circondariali daranno mandato ai periti, da loro scelti, della materiale divisione dei poderi in quote, assegnando a ciascuna la rata proporzionale del canone, oltre alla rata dei pesi e della tassa prediale dovuta allo Stato che ciascun nuovo enfiteuta deve accollarsi.
[2]E i periti descriveranno i confini d'ogni quota, i segni divisorii col numero progressivo, e coll'indicazione della superficie, delle fabbriche rurali, degli alberi, delle acque sorgive, o di quelle il di cui uso spetta o potrebbe spettare a ciascun enfiteuta, fissando il sistema di distribuzione.
Testo in vigore dal 15 agosto 1862 al 16 dicembre 2009
