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[1]I reclami debbono essere esaminati dalla Commissione, e formeranno il soggetto di apposite deliberazioni registrate nei verbali: e dopo si procedera' alla convalidazione dei quadri formati, ovvero alla formazione dei nuovi.
[2]I nuovi quadri, o la deliberazione che conferma i primi, sara' notificata ai termini dell'art. 12. Contemporaneamente questi quadri saranno affissi e pubblicati nel modo da disporsi per regolamento.
Testo in vigore dal 15 agosto 1862 al 16 dicembre 2009
