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Dal canone lordo di ogni podere si dovranno dedurre tutti i pesi dovuti come livelli, rendite ed altri simili, non che la tassa prediale dovuta allo Stato nell'epoca della valutazione, per darsene il carico al nuovo enfiteuta, restando a suo utile o danno qualunque futura variazione della stessa tassa.
Testo in vigore dal 15 agosto 1862 al 16 dicembre 2009
