Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 agosto 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Tutti i beni rurali ecclesiastici esistenti nelle Provincie Siciliane, tanto che sieno di patronato regio od appartengano al patrimonio regolare, a prelati, beneficiati, prebendari, conventi, monasteri, chiese ed altre corporazioni e luoghi ecclesiastici, sotto qualunque titolo, eccetto quelli che appartengono a cappellanie laicali, saranno dati ad enfiteusi perpetua redimibile in quote distinte e previo incanto.
Testo in vigore dal 15 agosto 1862 al 16 dicembre 2009
