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[1]Sono ammessi al benefizio della presente legge coloro solamente che prima del 31 luglio 1872 avranno presentata l'occorrente domanda al Ministero delle Finanze. Essi potranno, anche prima della liquidazione della loro pensione od indennita' presentare analoghe documentate domande alla Corte dei Conti, la quale pronunciera' sulle medesime ai sensi degli articoli 42 e 43 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, escluse quelle di coloro che avessero gia' riportata definitiva liquidazione di pensione od indennita'.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Firenze, addi' 2 luglio 1872.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]QUINTINO SELLA.
Testo in vigore dal 9 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
