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Per l'applicazione del precedente articolo, essi dovranno presentare, se furono impiegati civili, il decreto di nomina regolare od atti equipollenti, e dovranno pure comprovare di non aver ripreso servizio durante il tempo dell'interruzione sotto i Governi restaurati; se militari, dovranno produrre i documenti all'uopo richiesti dall'art. 2 della legge 23 aprile 1865, n. 2247.
Testo in vigore dal 9 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
