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[1]Coloro i quali, avendo prestato servizio effettivo e retribuito da stipendio, per nomina ottenuta regolarmente, sia in uffizi civili, sia nelle milizie di terra e di mare, ai Governi provvisori istituitisi in Italia negli anni 1848 e 1849, per ragioni politiche al cessare di questi non continuarono nel servizio o vennero piu' tardi dimessi dai Governi delle restaurazioni e furono poi riassunti quali funzionari civili dal Governo nazionale, avranno diritto a che sia loro computato per gli effetti della pensione od indennita' il tempo della interruzione.
[2]Questo stesso diritto avranno gli impiegati di nomina pontificia, che furono dimessi dall'ufficio per cagione politica dopo i movimenti insurrezionali del 1860 e del 1867.
Testo in vigore dal 9 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
