Art. 8 — null
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le autorita' consolari all'estero provvederanno a notificare alla competente capitaneria di porto del Regno le suddette indicazioni fornite dai congedati nel termine di quindici giorni dall' avvenuta dichiarazione fatta dagli interessati.
Testo in vigore dal 27 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
