Art. 6 — null
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[1]Quando il congedato si trovi gia' all'estero, il nulla osta per l'imbarco su navi estere sara' rilasciato dall'autorita' consolare di sua residenza o del luogo d'imbarco, oppure di quella del paese piu' prossimo ove esista rappresentante consolare nazionale.
[2]Nella domanda, scritta o verbale, che il congedato dovra' presentare, indichera' a quale compartimento marittimo egli appartenga. affinche' l'autorita' consolare possa fare la relativa notifica al capitano di porto competente entro 15 giorni dalla data di rilascio dei documenti predetti.
Testo in vigore dal 27 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
