Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Ogni congedato, entro i primi otto giorni dall'arrivo nel paese di sua residenza, deve presentarsi all'autorita' portuaria del luogo o, in mancanza di essa, al sindaco del comune, per far vistare il proprio foglio di congedo e fornire esatte informazioni sul suo recapito.

[2]Ogni qualvolta poi il congedato si trasferira' altrove, dovra', come e' detto piu' sopra, notificare la sua nuova residenza ad una delle autorita' citate del luogo da cui partira' il congedato, non piu' tari di 15 giorni dall'avvenuto trasferimento.

Testo in vigore dal 27 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-07-13;748~art5 · fonte del testo

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