Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
L'importo delle somme da pagarsi per contravvenzioni in base al disposto della presente legge, saranno versate alle capitanerie di porto le quali a loro volta, ne cureranno il versamento all'erario a favore del bilancio della marina per sussidi alle famiglie indigenti dei militari del corpo Reale equipaggi in congedo illimitato richiamati alle armi.
Testo in vigore dal 27 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
