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I Regi consoli avranno l'obbligo di notificare alle competenti capitanerie di porto cui sono ascritti i congedati contravventori alle disposizioni della presente legge, l'esito dei giudizi pronunciati a tenore dell'articolo precedente, nonche' tutte le informazioni eventualmente richieste loro dalle capitanerie per l'istruttoria, quando il giudizio debba essere pronunciato da queste autorita'.
Testo in vigore dal 27 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
