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[1]Scaduto il termine indicato nel 2° alinea dell'art. 13 senza che il congedato contravventore abbia eseguito il pagamento della somma che produce la estinzione dell'azione penale, le contravvenzioni previste dalla presente legge saranno giudicate nel Regno dai capitani di porto dei compartimenti marittimi ai quali sono rispettivamente ascritti i singoli contravventori. I capitani, di porto osserveranno le norme e le forme stabilite dal Codice della marina mercantile e dal regolamento per la sua esecuzione, anche in quanto riguarda i giudizi in via amministrativa, l'esecuzione coatta e la commutazione della pena pecuniaria in corporale.
[2]Le contravvenzioni avvenute all'estero saranno giudicate, secondo le norme e le forme stabilite dalla legge e dal regolamento consolare, dai Regi consoli quando risiedano in paesi nei quali essi abbiano esercizio di giurisdizione.
[3]Per le contravvenzioni commesse in paese estero nel quale non sia consentito ai Regi consoli l'esercizio della giurisdizione penale, il giudizio spettera' ai capitani di porto competenti a tenore del 1° comma del presente articolo.
[4]Le sentenze dei capitani di porto e dei Regi consoli saranno inappellabili. Contro di esse non sara' ammesso ricorso per cessazione.
Testo in vigore dal 27 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
