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[1]Il Governo del Re presentera' nella prossima sessione parlamentare quelle modificazioni che stimera' d'introdurre ed eseguire in ordine alle tariffe vigenti dei diritti giudiziarii, che saranno richieste dalle disposizioni e dall'attuazione delle leggi indicate nell'art. 1.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Dat. a Torino addi' 2 aprile 1865.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Vacca.
[6]G. Vacca.
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[8]NOTA. Le leggi costituenti gli allegati A, B, C, D, E, F, G, saranno pubblicate con Decreto Reale ed inserte nella raccolta ufficiale delle leggi, fattane la coordinazione a termini dell'art. 2 della presente legge.
Testo in vigore dal 3 aprile 1865 al 16 dicembre 2009
