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[1]I Codici civile e di procedura civile andranno in osservanza nel 1.° gennaio 1866, e tra la pubblicazione di detti codici e la loro esecuzione dovra' correre uno spazio di tempo non minore di mesi cinque.
[2]Con Reale Decreto sara' stabilita l'epoca nella quale andranno in vigore le altre leggi indicate nell'art. 1.
Testo in vigore dal 3 aprile 1865 al 16 dicembre 2009
