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[1]Il Governo del Re avra' facolta' d'introdurre nei Codici e nelle leggi indicate nell'articolo precedente le modificazioni necessarie per coordinarne in ciascuna materia le particolari disposizioni, si' nella sostanza che nella forma, col sistema e coi principii direttivi adottati senza alterarli, nonche' per coordinare tali codici e leggi fra loro e con altre leggi dello Stato.
[2]Avra' pure facolta' di fare con Decreto Reale le disposizioni transitorie e quelle altre che sieno necessarie per la completa attuazione delle leggi medesime.
Testo in vigore dal 3 aprile 1865 al 16 dicembre 2009
