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Alle spese necessarie per l'esecuzione delle operazioni prescritte da questa legge si provvedera' dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni, secondo che esse saranno state ordinate dagli Agenti finanziari, dalle Giunte provinciali, o dalle Commissioni comunali o consorziali.

Testo in vigore dal 6 febbraio 1865 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1865-01-26;2136~art22 · fonte del testo

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