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Alle spese necessarie per l'esecuzione delle operazioni prescritte da questa legge si provvedera' dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni, secondo che esse saranno state ordinate dagli Agenti finanziari, dalle Giunte provinciali, o dalle Commissioni comunali o consorziali.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1865 al 16 dicembre 2009
