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[1]Contro il risultato delle matrici sara' ammesso il ricorso in via giudiziaria. Questo ricorso pero' non sospendera' l'applicazione e la riscossione dell'imposta, salvo il diritto alle rettificazioni e al relativo rimborso.
[2]Non saranno piu' ammessi i ricorsi dopo trascorso il termine di sei mesi dal giorno della notificazione e pubblicazione delle matrici nei rispettivi Comuni.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1865 al 16 dicembre 2009
