Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 maggio 1867 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Finche' non sara' unificato il sistema di percezione del tributo fondiario in ogni parte del Regno, si continuera' nelle Provincie Venete e Mantovana la riscossione dell'imposta fondiaria a carico diretto dei contribuenti, e continueranno eziandio ad aver vigore le norme attuali per la riscossione della detta imposta, le quali verranno inoltre applicate alla riscossione delle altre imposte dirette.
Testo in vigore dal 30 maggio 1867 al 16 dicembre 2009
