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[1]Il Ministro delle Finanze dara' le disposizioni necessarie per istabilire sui beni ommessi in catasto o non censiti un'imposta analoga a quella del rispettivo Comune o del territorio confinante.
[2]Il prodotto dell'imposta sui beni non censiti andra' in disgravio del contingente sopra stabilito.
[3]Pei fabbricati rurali pero' continueranno le disposizioni ora vigenti nelle dette Provincie Venete e Mantovana.
Testo in vigore dal 30 maggio 1867 al 16 dicembre 2009
