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[1]Dal 1° gennaio 1867 l'imposta fondiaria sara' applicata indistintamente a tutti gli altri immobili fin qui esenti, di qualunque natura e pertinenza.
[2]L'aliquota d'imposta di questi beni sara' commisurata a quella vigente sul compartimento catastale a cui appartengono, ed il suo ammontare formera' aumento al contingente fissato all'articolo primo della presente Legge.
Testo in vigore dal 30 maggio 1867 al 16 dicembre 2009
