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[1]Sono aboliti tutti i privilegi e qualunque speciale esenzione dall'imposta fondiaria, dalla quale rimangono soltanto esenti i seguenti immobili: I fabbricati destinati all'esercizio dei culti ammessi nello Stato; I cimiteri e loro dipendenze, sieno terreni o fabbricati; I fabbricati ed i terreni demaniali dello Stato costituenti le fortificazioni militari e loro dipendenze; L'alveo dei fiumi e dei torrenti, la superficie dei laghi pubblici, le spiaggie, le roccie, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi: Le strade nazionali, provinciali e comunali, le piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprieta' dello Stato, sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito.
[2]Pei terreni occupati dalle fortificazioni militari si accordera' una diminuzione proporzionata sul contingente di sopra stabilito.
Testo in vigore dal 30 maggio 1867 al 16 dicembre 2009
