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Il termine stabilito dall'articolo 3 della Legge del 29 giugno 1871, n. 339, per la presentazione dei titoli nominativi ed al portatore gia' inscritti nel Gran Libro del Debito pubblico Romano, per la dichiarazione di smarrimento e per la produzione del documento che da' diritto alla rendita, secondo i casi ivi contemplati, e' prorogato a tutto il mese di maggio del corrente anno 1872.

Testo in vigore dal 22 aprile 1872 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1872-04-19;763~art5 · fonte del testo

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