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[1]Anche per le rendite di cui gia' siasi eseguita la semplice trascrizione e fatta la consegna dei nuovi titoli, potra' l'Amministrazione del Debito pubblico ammettere l'opposizione sia dei titolari o proprietari delle rendite e loro legittimi rappresentanti, sia dei terzi aventi ragione all'usufrutto o godimento delle medesime, all'effetto di sospendere il pagamento delle rate semestrali fino a che tra essi ed i ritentori dei nuovi certificati siano state d'accordo o giudizialmente definite le rispettive ragioni.
[2]Ove in seguito a tale definizione non si potesse dagli aventi diritto ricuperare dagli indebiti detentori il certificato della rendita, l'Amministrazione del Debito pubblico potra' procedere al rilascio di un nuovo titolo nei modi stabiliti dall'art. 31 della Legge del 10 luglio 1861, n. 94.
Testo in vigore dal 22 aprile 1872 al 16 dicembre 2009
