Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 settembre 1868 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La prescrizione trentennale e quinquennale, indotta dall' articolo 37 della Legge del 10 luglio 1861, si applichera' ai debiti notati nel seguente Elenco, ognorache' non abbiano incorsa la prescrizione per effetto delle Leggi precedenti.
Testo in vigore dal 24 settembre 1868 al 16 dicembre 2009
