Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 settembre 1868 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I titoli nominativi ed al portatore, che rappresentano le rendite, le quali in virtu' della presente Legge devono iscriversi in rendita consolidata, dovranno essere presentati entro gli anni 1868 e 1869 alla Direzione generale od alle Direzioni speciali del Debito pubblico; e nelle Citta' che non sono sedi di Direzione del Debito pubblico, alle Tesorerie provinciali del Regno, per avere in cambio i titoli nuovi. In caso di smarrimento dell'antico titolo di rendita, si dovra' entro lo stesso periodo di tempo farne la dichiarazione, ed entro i sei mesi prossimi successivi presentare la prova dell'essersi iniziata la relativa procedura di ammortizzazione ammessa dalla legislazione austriaca, in quanto nella specialita' dei casi sia necessaria.
[2]Nel caso che il titolo di rendita, che dovrebbe commutarsi, non fosse stato ancora emesso, si dovra' entro l'accennato periodo di due anni presentare il documento equipollente, che da' diritto alla rendita.
Testo in vigore dal 24 settembre 1868 al 16 dicembre 2009
