Art. 8 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999
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Il governatore, nella sua qualita' di rappresentante del Governo centrale, e' investito di tutte le facolta' che i ministri del Re possono delegare.
Testo in vigore dal 30 aprile 1908 al 31 agosto 1933
