Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999
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E' data facolta' al Governo del Re:
- a)di estendere alla Somalia italiana, apportandovi le modificazioni richieste dalle condizioni locali, purche' non riguardino lo stato personale e le relazioni di famiglia degli italiani, i codici, le leggi ed i regolamenti del Regno, e, sotto la medesima riserva, di promulgarvi disposizioni legislative nuove, mantenendo per gli indigeni in vigore le leggi e consuetudini locali tenuto conto dei principi fondamentali delle leggi italiane;
- b)di promulgare nella Colonia, tenuto conto delle condizioni locali, le disposizioni relative all'ordinamento amministrativo, giudiziario e militare;
- c)di procedere all'accertamento di tutte le terre di libera disponibilita' dello Stato, rispettando le occupazioni attuali che possono costituire diritti secondo le consuetudini;
- d)di alienare fabbricati o terreni di proprieta' demaniale o di provvedere alla loro messa in valore, per mezzo di affitti o concessioni temporanee, o perpetue a titolo oneroso o gratuito;
- e)di provvedere intorno ai tributi indigeni, ai dazi doganali e alle imposte e tasse aventi effetto anche su persone non residenti nella Colonia;
- f)di regolare il sistema e la circolazione monetaria;
- g)di contrarre mutui e di accendere debiti per la Colonia, con esenzione di qualsiasi imposta, allo scopo di provvedere ad opere di pubblica utilita', per qualsiasi scopo. L'onere complessivo annuo del bilancio della Colonia, per interessi e quote di rimborso non potra' superare una somma equivalente ai due terzi delle entrate proprie ordinarie della Colonia computate sulla media dell'ultimo quinquennio, e l'impegno di bilancio non dovra' durare oltre venti esercizi finanziari.
Testo in vigore dal 30 aprile 1908 al 12 agosto 1911
