Art. 24 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999
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[1]Ogni disposizione generale o speciale, contraria alla presente legge, rimane abrogata. La presente legge non potra' tuttavia essere invocata in alcuna sua parte contro diritti acquisiti derivanti da disposizioni o sentenze emanate dalle competenti autorita', prima della sua promulgazione.
[2]La detta legge avra' vigore dal giorno della sua promulgazione e si intende promulgata un mese dopo la sua pubblicazione nella sede del Governo della Colonia.
Testo in vigore dal 30 aprile 1908 al 31 agosto 1933
