Art. 23 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999
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[1]Tutti i decreti Reali, concernenti la Colonia della Somalia italiana, saranno pubblicati nella Raccolta delle leggi e dei decreti del Regno ed avranno valore quindici giorni dopo la loro pubblicazione sul Bullettino ufficiale della Colonia della Somalia italiana salvo speciali disposizioni in contrario.
[2]Gli atti del Governo della Colonia, pubblicati nel Bullettino predetto, saranno anno per anno raccolti e presentati al Parlamento.
Testo in vigore dal 30 aprile 1908 al 31 agosto 1933
