Art. 21 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999

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La Corte dei conti esercitera' il suo controllo sul rendiconto consuntivo e sulle relative contabilita' che le verranno sottoposte, per mezzo del Ministero degli affari esteri, con tutti i documenti giustificativi necessari. La Corte dei conti giudichera' i conti degli agenti dell'Amministrazione della Somalia italiana ed esercitera' sopra i funzionari stipendiati della Colonia la giurisdizione di cui all'art. 67 del testo unico della legge 28 febbraio 1884 n. 2016.

Testo in vigore dal 30 aprile 1908 al 31 agosto 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;161~art21 · fonte del testo

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