Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999
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[1]La Colonia della Somalia italiana e' retta da un governatore civile, nominato con decreto Reale, su proposta del ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dei ministri.
[2]Il governatore esercita le sue funzioni a mezzo di un ufficio di governo e di residenti.
[3]In caso di assenza del governatore, il ministro degli esteri indichera' il funzionario che ne fara' le veci.
Testo in vigore dal 30 aprile 1908 al 31 agosto 1933
