Art. 18 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999

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L'ordinamento militare della Colonia e' stabilito dal Governo del Re su proposta del governatore, il quale, tenuto conto della situazione politica della Colonia e delle condizioni del bilancio coloniale, sottoporra' annualmente all'approvazione del Governo del Re, previo il parere dell'ufficiale superiore in grado che unira' alle proposte, il contingente di truppa da tenersi sotto le armi nei vari reparti, e gli organici militari.

Testo in vigore dal 30 aprile 1908 al 31 agosto 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;161~art18 · fonte del testo

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