Art. 17 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999

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[1]La difesa e la sicurezza della Colonia sono affidate al «R. corpo di truppe coloniali della Somalia italiana», composto di truppe indigene al comando di ufficiali italiani tratti dal R. esercito; al «Corpo di polizia della Somalia italiana», composto di agenti indigeni comandati da ufficiali e graduati dell'arma dei RR. carabinieri; e, alle RR. navi che si trovino di stazione o di passaggio nelle acque della Colonia.

[2]Al governatore o a chi ne fa le veci spetta la facolta' d'ordinare le operazioni militari.

[3]Il «Corpo di polizia della Somalia italiana» e' alla diretta dipendenza del governatore o di chi ne fa le veci.

Testo in vigore dal 30 aprile 1908 al 31 agosto 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-04-05;161~art17 · fonte del testo

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