Art. 15 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999

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I sudditi coloniali e assimilati che non vogliano accettare le giurisdizioni particolari per essi vigenti, possono adire, meno per le questioni riguardanti il loro stato personale e le relazioni di famiglia, le giurisdizioni stabilite per gli italiani e saranno soggetti alle leggi italiane quali sono applicate nella Colonia, giusta l'art. 4, lettera a).

Testo in vigore dal 30 aprile 1908 al 31 agosto 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;161~art15 · fonte del testo

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